TASI - Tassa Servizi Indivisibili
Che cos’e la TASI?
La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, incluse le abitazioni principali, di qualunque categoria catastale e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, a qualsiasi uso adibiti.
Valgono pertanto le seguenti definizioni degli immobili assoggettati al tributo:
per fabbricati si intendono le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, considerandosi parte integrante delle stesse l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; i fabbricati di nuova costruzione sono soggetti al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati;
per abitazioni principali si intendono le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come uniche unità immobiliari, nelle quali il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi non separati in forza di un provvedimento di separazione legale abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio dello stesso comune, può ritenersi abitazione principale dei due coniugi uno solo di tali immobili e solo per il coniuge che vi abbia la residenza anagrafica; anche ai fini della TASI si devono considerare abitazioni principali le unità immobiliari assimilate dai comuni alle stesse ai fini dell’IMU;
per pertinenze delle abitazioni principali si intendono esclusivamente le unità immobiliari, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione medesima, classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box) e C/7 (posti auto), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
per aree edificabili si intendono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;
Sono invece esclusi dal pagamento della TASI i terreni agricoli, come definiti ai sensi dell’IMU, ed i terreni non coltivati.
Chi deve pagare la TASI?
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili assoggettati al tributo medesimo, con vincolo di solidarietà tra coloro che possiedono o che detengono in comune gli immobili.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull’immobile medesimo, la TASI è dovuta sia dal titolare del diritto reale che dall’occupante, salvo che quest’ultimo non faccia parte del nucleo familiare o comunque non coabiti con il titolare del diritto reale; l’occupante obbligato al pagamento deve corrispondere il tributo nella misura del 30% del suo ammontare complessivo, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale (nella misura del 70%).
Nel caso della locazione finanziaria (leasing) il tributo è dovuto esclusivamente dal locatario, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino alla data di riconsegna dell’immobile al locatore (comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
Come si calcola la TASI?
La TASI dovuta è calcolata applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata dal Comune, pari allo 0,17 per cento.
1) Valore (base imponibile)
Il valore dei diversi immobili è quello utilizzato per l’applicazione dell’IMU, e cioè:
- per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i coefficienti stabiliti per le diverse tipologie, sotto indicati
Categoria catastale dell'immobile |
Tipologia |
Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) |
abitazioni |
160 |
A/10 |
uffici e studi privati |
80 |
B |
collegi, scuole, ospedali, etc. |
140 |
C/1 |
negozi e botteghe |
55 |
C/2 C/6 C/7 |
magazzini, autorimesse, tettoie |
160 |
C/3 C/4 C/5 |
laboratori, palestre etc. |
140 |
D (tranne D/5) |
alberghi, teatri, etc. |
65 |
D/5 |
banche e assicurazioni |
80 |
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore risultante dalle scritture contabili, applicando allo stesso per ciascun anno i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- per le aree edificabili, comprese quelle derivanti da fabbricati in demolizione o soggetti a interventi di recupero, il valore in pubblico commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione; ai soli fini dell’esercizio del proprio potere di accertamento il Comune di Decimomannu, con apposita deliberazione della Giunta comunale, ha individuato i valori medi delle aree edificabili con riferimento alle zone omogenee e alla destinazione d’uso consentita.
Come per l’IMU, anche ai fini della TASI il valore è ridotto del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili agli specifici effetti IMU e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, con possibilità per i comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabili con interventi di manutenzione, che i fabbricati devono presentare per essere considerati inagibili o inabitabili ai fini tributari.
2) Aliquota 2014
Con deliberazione N.21 del 29 luglio 2014, il Consiglio Comunale ha approvato l’unica aliquota, pari allo 0,17 per cento.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima è pari allo 0,1 per cento.
La TASI è dovuta per anno solare, in proporzione al periodo dell’anno, specificato da ciascun comune nel proprio regolamento, nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
Quali sono le aliquote la TASI stabilite dal comune di Decimomannu?
Le aliquote TASI sono approvate ciascuna anno dal Consiglio Comunale. Per l’anno 2014 il Consiglio Comunale di Decimomannu ha stabilito un’unica aliquota del 1,7 per mille con la deliberazione n. 21 del 29/07/2014.
Come si paga la TASI?
Il pagamento del tributo può essere effettuato tramite Modello F24 (sia semplificato, riportando nella Sezione la sigla “EL”, che ordinario, nella sezione “IMU e altri tributi locali”, con l’indicazione degli appositi codici tributo), presso gli sportelli bancari o postali, ovvero tramite apposito bollettino postale (con l’indicazione del codice catastale del comune destinatario del tributo: per il Comune di Decimomannu D259).
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
• 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
• 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 per aree fabbricabili
• 3961 per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.
Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Decimomannu: D259.
Decimali.
La TASI va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). l'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.
Importo minimo.
L'importo minimo per soggetto passivo è pari a 12 euro annui.
Quando si paga la TASI?
I contribuenti sono tenuti versare metà dell’imposta, per l'anno in corso, entro il 16 ottobre 2014. La seconda rata, a saldo, andrà versata entro il 16 dicembre 2014.
E' comunque ammesso il versamento in un’unica soluzione alla prima scadenza.
Quando va presentata la dichiarazione la TASI?
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
Principali riferimenti normativi
- Regolamento IUC approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2014
- Deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 29 luglio 2014 di approvazione delle aliquote TASI
- Decreto legge 9 giugno 2014, n. 88
- Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Calcolo Online
Il cittadino può usufruire del servizio di Calcolo TASI online, al quale si può accedere dal portale del Comune di Decimomannu: con l’uso di tale programma si ottiene la stampa del modello F24 precompilato, col quale si può procedere direttamente al pagamento in banca o alle Poste