Costituzione di una unione civile
A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla L. n. 76/2016, si possono attivare le procedure per l’attuazione del nuovo istituto.
Chi può costituire un'Unione Civile
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
- non essere sposati o parti di altra Unione Civile
- non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
- nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. )
I cittadini debbono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione debitamente compilata e firmata.
IMPORTANTE
- il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile DEVE presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
- Regime patrimoniale dell’unione civile: all’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
- Eventuale scelta del cognome comune dell’unione civile: l’art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell’unione civile e comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.