Dichiarare l'iscrizione all'anagrafe cittadini extra comunitaria

  • Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno, hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica (eccetto il personale diplomatico e consolare).

    Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

    L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica. In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente.

    Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale. In caso di esiti negativi degli accertamenti, l'Ufficio Anagrafe provvede ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l'interessato potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria del procedimento.

    I cittadini provenienti dall’estero devono compilare il modulo d’iscrizione e presentare:

    • passaporto o carta d’identità, in originale e in fotocopia
    • originale e fotocopia del visto di ingresso (solo se provenienti dall'estero)
    • codice fiscale, in originale e in fotocopia
    • permesso di soggiorno, in originale e in fotocopia
    • in caso di incompletezza dei dati sul documento di identità è necessario produrre anche una dichiarazione consolare con i dati anagrafici completi, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata, legalizzata dalla Prefettura (per l'elenco dei paesi esenti da legalizzazione occorre fare riferimento alla Conv. Aja 1961).

    I cittadini stranieri provenienti da altro Comune italiano devono compilare il modulo d’iscrizione e presentare i seguenti documenti:

    • permesso di soggiorno valido, in originale e in fotocopia
    • documento d’identità, in originale e in fotocopia
    • codice fiscale, in originale e in fotocopia
    • modulo per l’aggiornamento della patente di guida italiana e della carta di circolazione dei veicoli di cui si è titolari.

    Per registrare i vincoli di parentela tra componenti del nucleo famigliare o comunicare una variazione di dati anagrafici (es. registrare il matrimonio avvenuto all'estero) è necessario produrre documentazione originale del paese di provenienza, tradotta e legalizzata dal Consolato Italiano competente per territorio, oppure una dichiarazione consolare rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata, legalizzata dalla Prefettura (per l'elenco dei paesi esenti da legalizzazione occorre fare riferimento alla Conv. Aja 1961).

    ATTENZIONE: Il D.L. 28.03.2014, n. 47 "Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", pubblicato sulla G.U. in data 28.03.2014 ed entrato in vigore il 29.03.2014, all’articolo 5 "Lotta all’occupazione abusiva", dispone: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

    Pertanto, il cittadino che faccia richiesta di iscrizione/variazione anagrafica, dovrà compilare integralmente il modello di dichiarazione di residenza nella parte relativa agli estremi catastali dell'immobile e al titolo di occupazione;

    In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile

    Rinnovo dichiarazione dimora abituale per cittadini extracomunitari

    I cittadini extracomunitari iscritti nell’anagrafe della popolazione residente hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

    Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

    A chi rivolgersi

    La richiesta di rinnovo della dimora abituale deve essere presentata personalmente presso l’Ufficio Anagrafe

    Documenti necessari

    Occorre esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in originale e allegare la fotocopia dei medesimi.

    La dichiarazione potrà essere effettuata dal titolare del permesso anche per i familiari presenti sul medesimo permesso di soggiorno.

    Normativa di riferimento:

    Art. 7, comma 3, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 come sostituito dall’articolo 15, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

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