Dichiarare l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini comunitari
Il cittadino comunitario che vuole soggiornare più di tre mesi in Italia deve richiedere l'iscrizione all'anagrafe del comune dove intende stabilirsi.
Requisiti
1. avere la dimora abituale a Decimomannu
2. essere lavoratore oppure avere la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per lo Stato italiano e un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi
3. avere la titolarità a risiedere nell'abitazione indicata.
L'art 5 del D.L 47/2014, convertito con L. 80/2014, al comma 1 recita: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
Pertanto il cittadino che faccia richiesta di iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo dovrà compilare apposito modello di dichiarazione sostitutiva. Qualora il richiedente sia ospitato da persona con contratto d'affitto, ma non entri nel suo stato di famiglia, dovrà essere dichiarato e controfirmato anche dal proprietario.
Documentazione da presentare
I cittadini comunitari provenienti da altri comuni devono presentare:
1. documento di identità
2. attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza (non obbligatorio)
I cittadini comunitari provenienti dall'estero devono presentare il passaporto o un documento equipollente.
Inoltre, a seconda della loro condizione, devono presentare anche:
- Lavoratori subordinati, uno dei seguenti documenti:
- ultima busta paga
- ricevuta di versamento dei contributi INPS
- comunicazione di assunzione al CIP - Centro per l'Impiego
- ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro o comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro
- contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL
Nota bene: i lavoratori stagionali possono richiedere invece dell'iscrizione anagrafica, l'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea.
- Lavoratori distaccati: o dichiarazione della filiale italiana della casa madre Nota bene: i lavoratori distaccati possono richiedere invece dell'iscrizione anagrafica, l'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea
- Lavoratori autonomi, uno dei seguenti documenti: o certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio o attestazione di attribuzione di partita IVA o iscrizione all'albo professionale (in caso di libere professioni)
- Studenti:
- 1. certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso
- 2. polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno - o pari alla durata del corso se inferiore all'anno - che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria
- 3. documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi.
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti, si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale.
Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Per l’anno 2014 l’importo dell’assegno sociale è di euro 5818,93.
Nota bene: gli studenti possono richiedere invece dell'iscrizione anagrafica, l'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea.
- Religiosi:
- 1. dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia
- 2. dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.
- Minori non accompagnati:
- 1. provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile che dispone l'affidamento o la tutela del minore
- 2. documento di identità del tutore o affidatario
- 3. passaporto o documento equipollente del minore o, in alternativa, documentazione che attesti i dati anagrafici del minore (con traduzione ufficiale e se richiesto, legalizzata ) la documentazione non è necessaria se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria contiene tutti i dati anagrafici necessari per l'iscrizione.
- Altri:
- 1. polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E 121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria
- 2. documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi.
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale.
Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2014 l’importo dell’assegno sociale è di euro 5.818,93) per ogni familiare va aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
- Familiari (coniuge; discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):
- documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata
- documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata; la vivenza a carico può essere autocertificata
- attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in latro comune).
Se il titolare del diritto di soggiorno non è un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche:
1. polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure un altro titolo idoneo - es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37;
2. disponibilità di risorse economiche sufficienti per il nucleo familiare Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.
I familiari non comunitari, se non sono in possesso di permesso di soggiorno, devono presentare:
1. documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall’estero)
2. visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto
3. documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata.
I familiari non comunitari successivamente devono chiedere anche il permesso di soggiorno alla Questura, la pratica di iscrizione anagrafica verrà definita solo dopo la presentazione del permesso.
Nota bene: tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in copia: la copia verrà trattenuta dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.
Rilascio dell’attestazione di soggiorno (attestazione di iscrizione anagrafica)
I cittadini dell’Unione Europea iscritti all’Anagrafe da meno di 5 anni, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno richiesti dal D.Lgs. n. 30/2007, possono chiedere il rilascio di un’attestazione di iscrizione anagrafica (c.d. attestazione di soggiorno non permanente). Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano L’attestazione è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’Anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a 3 mesi. L'attestazione può essere richiesta contestualmente all’apertura della pratica di iscrizione anagrafica oppure in un momento successivo, presentando richiesta all’Ufficio Anagrafe. Per chi è iscritto in Anagrafe da prima del 11 aprile 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 30/2007) la richiesta dell’attestazione deve essere corredata dalla documentazione inerente ai motivi del soggiorno (lavoro subordinato, studio, etc.). La richiesta deve essere corredata da una marca da bollo di Euro 16,00. L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda ed è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00
Documenti da presentare:
- documento di identità in corso di validità
- documentazione inerente i motivi del soggiorno (per chi è iscritto da data antecedente al 11 aprile 2007)
- eventuale precedente permesso di soggiorno in originale, anche se scaduto
Rilascio dell’attestato di soggiorno permanente cittadini ue
L’attestato viene rilasciato ai cittadini comunitari dopo 5 anni di soggiorno regolare in Italia.
Documentazione necessaria
1. documento di identità
2. autocertificazione sulla residenza in Italia negli ultimi 5 anni
3. documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno negli ultimi 5 anni di residenza. I requisiti per la regolarità sono sostanzialmente gli stessi previsti per l'attestato di iscrizione anagrafica, ma si deve dimostrare di averli avuti per 5 anni.
Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in copia: la copia verrà trattenuta dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.
Deroghe
Sono previste deroghe per lavoratori che hanno cessato la loro attività e loro familiari (D.Lgs. 30/2007, articolo 15).
Costo e modalità di pagamento
Sia l'attestato che la domanda sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.
Modulistica: